ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLOS TATUO DELLA SEZIONE A.R.I. DI BENEVENTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente regolamento detta le norme di applicazione dello statuto sociale della Sezione A.R.I. di Benevento, così come richiesto da Regolamento del C.R.C. (Comitato Regionale Campania) al punto 10 e dallo statuto A.R.I. Nazionale.
ART.1 - COSTITUZIONE E SCOPI
La sezione A.R.I. di Benevento fu costituita nel 1999 il 06 gennaio, in funzione degli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I., approvato con D.P.R. 24 Novembre 1977 n.1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello stesso e del regolamento del Comitato Reginale. La sezione A.R.I. ha lo scopo di cooperare con la sede nazionale dell'A.R.I. ed il comitato regionale Campania per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglir conseguimento degli scopi di cui all'Art.3 dello statuto sociale, promuovere l'attività e coordinare le radiocomunicazioni alternative d'emergenza in caso di defezione dei normali sistemi di comunicazione. Per quest'ultima attività, come si è fatto a livello nazionale, la sezione deve darsi un regolamento interno specifico per le radiocomunicazioni di emergenza. La sezione A.R.I. di Benevento non ha scopi di lucro, neppure indiretto.
ART.2 - COMPETENZE
La sezioni A.R.I. costituite nei capoluoghi di provincia, hanno sia le compenteze territoriali comunali che provinciali, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi. Esse hanno i contatti con l'organo di governo e l'ente provincia, tutte le altre sezionni non capoluogo di provincia hanno le competenze territoriali comunali. Per fornire una coordinata partecipazione dei propri soci ai servizi di radiocomuincazione d'emergenza, la sezione A.R.I. di Benevento si avvarrà della struttura dell'ARI-RE (Radiocomunicazioni di emergenza9 che deve essere creata all'interno della sezione stessa con un proprio regolamento e nel bilancio di sezione devono essere previste delle poste di bilancio per questa struttura.
ART.3 - PATRIMONIO
Il patrimonio della sezione e costituito da qualsiasi bene esistente alla data della approvazione del presente regolamento, risultante dal libro inventario ed ogni altro eventuale d'acquisirsi in prosieguo di tempo, trae le risorse economiche da un ristorno delle quote sociali che vengono versate dai soci e da contributi da parte dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, comuni, provincia, regione.
ART.4 - AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere l'ammissione a socio devono essere esperite le formalità di ci all'art.9 dello statuto A.R.I.; la domanda deve essere accompagnata dal versamento alla segreteria generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al socio non in regola verranno sospesi tutti i diritti sociali, così come previsto da regolamento di attuazione dello statuto. I soci "juniores" sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i soci effettivi, così pure si procederà per i soci famigliari. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.
ART.5 - DIRITTI DEI SOCI
I soci della sezione A.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:
a) – a prendere parte alle votazione, sia nelle assemblee di sezione che nei referendum (solo soci effettivi).
b) – a ricevere eventuali pubblicazioni di sezione.
c) – a servirsi della biblioteca di sezione secondo le norme stabilite dal consiglio direttivo di sezione.
d) – a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal consiglio direttivo dell’ARI nazionale.
e) – ad utilizzare il materiale,le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni vari di proprietà della sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal consiglio direttivo di sezione.
f) – a prendere parte alle attività della sezione.
g) – di proporre reclamo attraverso il consiglio direttivo di sezione contro l’ammissione di un socio o contro la permanenza nell’associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’ARI.
ART.6 – RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso e l’esclusione del socio avvengono ai sensi dell’art.12 lettera a) e b) dello statuto ARI nazionale e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla sezione ARI di appartenenza.
ORGANI DELLA SEZIONE
ART.7 - ORGANI
Sono organi della sezione:
a) - L'assemblea dei soci
b) - Il Consiglio Direttivo
c) - Il Collegio Sindacale
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART.8 – COMPOSIZIONE
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono composte da tutti i soci effettivi ARI iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art.5
ART.9 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile.
ART.10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria sarà convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il collegio sindacale lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli iscritti alla sezione in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’art.5. In tal caso il consiglio direttivo deve pubblicarne la convocazione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.
ART.11 – FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE
Il luogo,la data e l’ora della convocazione della assemblea sia ordinaria che straordinaria, verrano comunicati a cura della segreteria, su incarico del presidente, assieme all’ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 giorni ed affissione all’albo di sezione. L’elenco ufficiale aggiornato dei soci iscritti è esposto nei locali della sezione a disposizione dei soci stessi e delle autorità preposte per dovere d’ufficio.
ART.12 – COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
All’assemblea ordinaria dei soci devono essere sottoposti :
a) -La relazione del consiglio direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della sezione.
b) -Il rendiconto consuntivo dell’esercizio decorso e il preventivo dell’esercizio dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio inizierà il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai rendiconti deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della sezione
c) -La relazione del collegio sindacale
d) -Gli argomenti eventualmente proposti sia dal consiglio direttivo sia dal collegio sindacale
CONSIGLIO DI SEZIONE
ART.13 – COMPOSIZIONE
Il consiglio di sezione è composto da cinque membri eletti per votazione segreta fra i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali di cui all’art.5. Il consiglio direttivo eletto dalla assemblea dei soci, entro e non oltre il decimo giorno dalla proclamazione dei risultati, elegge fra i suoi componenti:
a) – Il Presidente
b) – Il Vice Presidente
c) – il Segretario
d) – Il Vice Segretario/Cassiere
e) – Consigliere
I componenti il consiglio direttivo durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e possono essere rieletti.
ART.14 – ELEZIONE
L’elezione avviene per votazione segreta da esprimere nella assemblea ordinaria dei soci, appositamente convocata, durante il mese di scadenza del mandato del consiglio in carica, su lista di nomi formata in base alle candidature presentate dai soci, ovvero per libera scelta tra i soci aventi diritto. L’elenco dei soci che godono dei diritti sociali deve essere messo a disposizione per eventuali consultazioni. L e elezioni saranno indette a cura del consiglio direttivo uscente, previa comunicazione scritta ai soci, ponendo termine per le candidature che dovranno pervenire in forma scritta,indirizzata al presidente del direttivo uscente, almeno due giorni utili prima della data fissata per l’assemblea per le votazioni. Le eventuali candidature dovranno essere presentate solamente dai soci aventi diritto. Dopo la ricezione delle candidature, il consiglio diretto uscente, curerà la predisposizione delle schede con i nomi prestampati dei candidati. La chiusura delle votazioni e l’inizio delle operazioni di spoglio saranno svolte da una apposita commissione composta come in seguito stabilito, nominata preliminarmente all’inizio delle votazioni. La scheda dovrà contenere l’elenco dei candidati che avranno fatto pervenire la comunicazione di candidatura, così come avanti stabilito, e n. cinque righi in bianco ulteriori, dove si potrà esprimere una libera scelta, votando nomi di soci diversi da quelli prestampati,avente diritto al voto.
ART.15 – CONVOCAZIONE
Il consiglio direttivo deve riunirsi almeno ogni 45 giorni (60 giorni per il periodo feriale). La data e l’ora della convocazione, nonché l’ordine del giorno della riunione devono essere resi noti almeno cinque giorni prima mediante avviso affisso all’albo di sezione. Il collegio sindacale potrà partecipare alla riunione senza diritto al voto. In caso di urgenza il presidente del consiglio direttivo può convocare telefonicamente i consiglieri ed i sindaci. Tutti i soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del consiglio direttivo senza aver diritto di parola o di voto. In casi particolari sarà facoltà del consiglio direttivo, previa apposita delibera, proseguire la riunione a porte chiuse.
ART.16 – POTERI
Al consiglio direttivo spettano i poteri che per legge o per statuto ARI non sia di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci. In particolare il consiglio direttivo dà parere sull’ammissione degli aspiranti soci ARI la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della sezione per 15 giorni per consentire ai soci di esprimere eventuali osservazioni. E’ facoltà del consiglio direttivo avvalersi di Manager prescelti tra i soci ARI, a carattere gratuito, per lo svolgimento della attività sociali. Il consiglio curerà che gli stessi attuino i programmi concordati. In caso di inadempienza provvederà alla loro sostituzione. Le attività manageriali sono indicativamente le seguenti:
- Attività HF,DX,SWL
- Attività VHF,UHF,Satelliti
- Attività RTTY,Packet,Computer
- Attività QSL e Award
- Assistenza tecnica soci,TVI,BCI
- Attività di protezione civile nell’ambito delle radiocomunicazioni d’emergenza
- Attività sociali (gite,istruzione,pranzi,cacce,antenne ecc.)
- Attività formative (scuola,comportamento radio,ecc.)
Eventuali manifestazioni ricreative come pranzi sociali,feste,viaggi per visite a mostre,rassegne,raduni,ecc. in nessun caso possono essere finanziate,anche parzialmente, con i fondi sociali. Gli oneri relativi s’intendono ripartiti equamente fra gli aderenti, mentre è fatto obbligo ai promotori di conseguire la maggior economia possibile. Eccezione a questo punto può avvenire per decisione unanime del consiglio direttivo che potrà deliberare nei seguenti casi:
- Onoranze di rappresentanza ai soci defunti
- Istituzione, sentito il consenso dell’ARI, di “Contest e relative premiazioni,ivi compreso diplomi speciali o simili,tenendo conto tuttavia delle quote risarcibili dagli interessati a titoli di “rimborso spese”.
- Spese di rappresentanza presso determinati convegni di categoria.
E’ facoltà del consigli direttivo istituire “speciali commissioni” a tempo determinato o per tutta la durata di gestione, per compiti ritenuti indispensabili, ovvero atti a migliorare sotto qualsivoglia aspetto la promozione di particolari attività di sezione.
ART.17 – VALIDITA’ DELLE ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo è richiesta al presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
ART.18 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di dimissioni o assenza ingiustificata,ripetuta tre volte in un anno o per motivi che hanno portato il consigliere alla perdita dei diritti radiantistici o per la radiazione di associato all’ARI, sia in forma temporanea che definitiva e per ogni altro motivo in contrasto o comunque incompatibile con l’incarico attribuitogli dall’assemblea generale dei soci, il consigliere decade ed il consiglio direttivo preocede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Tale norma si applica a tutto il consiglio direttivo nella consistenza stabilita dei suoi membri, ciò per non determinare vuoti di potere nel corso della gestione.
ART.19 – LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanza e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del cosiglio direttivo con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal collegio sindacale prima dell’uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanza e delle delibere dell’assemblea. Copia delle delibere del consiglio e dell’assemblea deve essere affissa nella bacheca della sezione per un periodo di almeno 30 giorni.
ART.20 – LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
La sezione deve tenere,oltre ai libri di cui al precedente art.19:
a) – libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata ed uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal presidente.
b) – libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della sezione. Come per i libri sociali, di cui all’art.19, il libro giornale e il libro inventario devono essere progressivamente numerati,vistati e siglati dal collegio sindacale prima dell’uso.
c) – il tabulato dei soci.
ART.21 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La sezione ARI può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori,già viste agli artt.19 e 20
COLLEGIO SINDACALE
ART.22 – ELEZIONI
Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi,eletti fra i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. Le elezioni del collegio sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del consiglio direttivo e con le stesse modalità. E’ compito degli stessi sovrintendere alle elezioni delle cariche sociali.
ART.23 – POTERI
Il collegio sindacale esercita il controllo generale sulla amministrazione della sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni anche se espletate per referendum. In particolare sovrintende all’organizzazione delle votazioni e lo scrutinio dei voti per il quale sono addetti una commissione di tre soci, come avanti regolata.
ART.24 – VACANZA DEI SINDACI
In casi di vancanza di un sindaco, i sindaci in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del collegio sindacale. Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il socio effettivo più anziano di età anagrafica. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i sindaci indicono un’assemblea straordinaria nella quale si procede all’elezione del sindaco mancante con votazione a scrutinio segreto. Il sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il collegio stesso.
ART.25 – GRATUITA’ DELLE CARRIERE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono prestate gratuitamente, salvo il rimborso spese per incarichi speciali. L’importo massimo rimborsabile dovrà essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso. Per regolarità amministrativa ogni rimborso spese dovrà essere suffragato da relativa quietanza nella quale sono chiaramente identificati gli estremi dell’autorizzazione del consiglio direttivo, deve recare la firma di un sindaco e del cassiere e deve essere sottoscritta dall’interessato.
ART.26 – DELIBERE ASSEMBLEARI
Le votazioni delle delibere assembleari poste all’ordine del giorno avvengono in assemblea.
ART.27 - VOTAZIONI PER REFERENDUM
a) - Le votazioni per referendum, in alternativa a quelle assembleari, sono indette da consiglio direttivo su richiesta espletata da almeno un quinto dei soci effettivi aventi diritto di voto e comunicata al consiglio direttivo e p.c. al collegio sindacale. Il consiglio direttivo ha l’obbligo di indire il referendum entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Una appostita scheda verrà distribuita sotto il controllo del collegio dei sindaci a tutti i soci aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale.
b) - Le votazioni per referendum sono indette fra tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’art.5 solamente per:
- – la nomina dei componenti il consiglio direttivo e del collegio sindacale
- – lo scioglimento della sezione
- – l’adozione di provvedimenti di vitale importanza per la sezione
c) - Tutte le delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’assemblea dei soci.
ART-28 – SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del referendum, i sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne dispongono la distribuzione ai soci, controllano le operazioni di scrutinio eventualmente assistiti da uno o più soci effettivi. Di ogni votazione deve essere redatto verbale, firmato dai sindaci.
ART.29 – PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI.
Per la validità dell’assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di metà dei soci più uno; in seconda convocazione è valida purché non inferiori al 10% dei soci iscritti e aventi diritto al voto. L e votazioni in questo caso avverranno a maggioranza dei 2/3 dei soci votanti. Il socio che, per qualsiasi motivo, fosse impedito a partecipare all’assemblea, ha facoltà di delegare per iscritto un altro socio di sua fiducia a rappresentarlo. L a delega per essere valida deve recare chiaramente le generalità del delegante e del delegato, oltre alla firma per esteso del primo sotto la parola “in fede”. Il valore della delega è riferito per surrogazione alla presenza fisica del delegante e pertanto, costituisce anche idoneità nel conteggio delle presenze. Il delegato non ha però il diritto a parlare a nome del delegante, salvo il fatto che il primo non abbia accompagnato la delega con un proprio intervento scritto e sottoscritto, in tal caso, il delegato dovrà limitarsi a leggerlo e consegnarlo al presidente. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe e la validità di queste ultime è sancita dal presidente al quale spetta di ricevere prima dell’apertura della discussione. Nel verbale di seduta deve essere annotato il numero totale delle deleghe, di quelle ritenute valide e di quelle ritenute non idonee. In caso di dubbio, il presidente può rimettere la decisione allì’assemblea.
ART.30 – ORGANI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è composta dai Soci ARI di Benevento in regola con il versamento della quota sociale, (art.4 regolamento di sezione)
Hanno diritto al voto i soci come disposto dall’art.4 del regolamento di sezione
c) – Nomina del presidente dell’assemblea
Il presidente dell’assemblea viene nominato dalla stessa, e potrà essere anche il presidente della sezione, questi si avvale della collaborazione di un segretario, che può anche essere il segretario della sezione, e di un vicepresidente da lui scelto per l’occasione tra i soci aventi diritto.
d) - Le attribuzioni del presidente sono:
- Leggere l’ordine del giorno in apertura dell’assemblea
- Accogliere le proposte di modifica all’ordine del giorno in apertura di seduta e sottoporle alla approvazione dell’assemblea, le interrogazioni, le interpellazioni, mozioni, emendamenti.
- Mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa parlare indisturbato, richiamare all’ordine il socio che pronunci parole offensive, allontanarlo se questi persiste, richiamare all’argomento discusso o ai limiti di tempo eventualmente stabiliti per ogni intervento, curare che venga rispettato l’O.D.G. e consentire a tutti i soci di esporre le proprie considerazioni, nell’ordine di iscrizione degli interventi.
- Introdurre commentandoli brevemente i singoli argomenti all’O.D.G. ma, nel corso della discussione si iscrive a parlare rispettando l’ordine di prenotazione degli interventi.
- Ricevere le mozioni scritte, da sottoporre alla votazione dell’assemblea in ordine agli argomenti all’O.D.G.
- Controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal segretario e dal vice presidente, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo e di tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea.
e) – Le attribuzioni del segretario sono:
- Conteggiare il numero dei partecipanti aventi diritto al voto con appello nominale e conteggiandoli all’ingresso del luogo di riunione, comunicarne il risultato al presidente della sezione o, in sua assenza, al vice presidente, il quale dichiarerà aperta la seduta, richiedendo all’assemblea la nomina del presidente della stessa.
- Redigere il verbale della seduta dell’assemblea con gli estremi della convocazione, le mozioni presentate nel testo integrale, i risultati di tutte le votazioni, le deliberazioni adottate dall’assemblea, ora effettiva di apertura e di chiusura ed eventuale data ed ora di aggiornamento della seduta, provvedere al conteggio dei voti, dare lettura ove richiesto del verbale della seduta precedente.
f) – Le attribuzioni del vice presidente sono:
- Assistere il presidente nella conduzione dei lavori, sostituirlo in caso di momentanea assenza, annotare l’ordine di iscrizione degli interventi, provvedere separatamente dal segretario al conteggio dei voti.
g) – Le sedute avranno luogo di massima nel giorno in cui avvengono normalmente gli incontri settimanali di sezione.
ART.31 – VERBALE ASSEMBLEA
Onde evitare la lettura del verbale della seduta precedente durante l’assemblea, questo verrà messo a disposizione dei soci almeno una settimana prima della data di convocazione della assemblea, se nessuno richiede correzioni o modifiche si intende approvato.
b) – Approvazione dell’ordine del giorno
Se non sussistono casi contemplati nell’art.31, questi si intende approvato ed il presidente ne dà lettura.
Nessuno può parlare senza avere richiesto ed ottenuto la parola dal presidente. Sebbene la facoltà di parola costituisca diritto inalienabile del socio, essa segue cronologicamente l’ordine di iscrizione a parlare. L’intervento, previo consenso del presidente, assume le seguenti caratteristiche:
- Interrogazione verbale e la risposta non può essere che in tal senso
- Interrogazione scritta. Se non altrimenti richiesta, la risposta si intende sempre verbale.
- Interpellanza, la quale è sempre per iscritto, mentre la risposta è verbale. E’ fatto salvo il diritto dell’interpellante di richiederne la trascrizione.
- Mozione semplice proposta per iscritto.
Essa può essere proposta anche da un solo socio e deve riguardare argomenti di non rilevante importanza; il presidente decide se sottoporla al voto dell’assemblea.
- Mozione di sfiducia da presentarsi per iscritto.
- Proposta di emendamento da presentarsi per iscritto
Qualunque sia il tipo di intervento, il socio è obbligato a dare le proprie generalità o, per conseguenza dell’attività svolta, il proprio indicativo radiantistico. L’intervento deve essere il più conciso possibile e se richiede l’atto scritto, l’interessato lo leggerà per esteso all’assemblea, prima di consegnarlo al presidente. E’ fatto divieto di citare i nomi propri di persone, autorità costituite, ecc., ed il riferimento eventuale dovrà essere esposto per carica ricoperta in seno all’associazione e con la sigla dell’ente. Le responsabilità civili e penali per quanto espresso altrimenti, s’intendono ad ogni effetto a carico dell’inadempiente. In ogni caso l’associazione non può essere chiamata in giudizio per vertenze altrui, salvo il fatto che non emerga precisa ed inequivocabile responsabilità.
d) – Disposizioni generali relative alla discussione
L’assemblea può discutere e deliberare soltanto su argomenti iscritti all’O.D.G. approvato. Nessuno può parlare più di una volta sullo stesso argomento all’O.D.G., vi è però diritto alla replica se si è ch chiamati in causa personalmente: non si possono formulare apprezzamenti sui risultati delle votazioni della assemblea.
Consiste nell’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola ha il diritto di precedenza sugli interventi che lo precedono nell’ordine di iscrizione; ma deve indicare al presidente in che consiste il fatto personale, questi deciderà se dargli la parola.
f) – Chiusura della discussione
Il presidente dopo che tutti gli iscritti a parlare hanno espresso il loro parere, dichiara chiusa la discussione sull’argomento all’O.D.G. e passa alle votazioni.
g) - Dichiarazione di voto
In appoggio, avverso, per astensione. I componenti l’assemblea possono dichiarare succintamente i motivi del loro voto, prima che abbia inizio la votazione, dopo di che è concessa la parola solo per richiamo alle disposizioni del presente regolamento (vedi mozione dell’ordine).
Le votazioni in assemblea avvengono per alzata di mano, se si vota su persone allora avvengono per scrutinio segreto: esse dovranno raggiungere la maggioranza della metà dei soci con diritto al voto presenti più uno, se in prima convocazione (di assemblea) oppure dei 2/3 se in seconda convocazione. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se il presidente lo ritiene necessario, quando il risultato delle votazioni risulti dubbio. Per la votazione a scrutinio segreto, il presidente avverte quale sia il significato del voto dopo di che si ordinerà l’appello. Ad ogni votante verrà consegnato una scheda da deporre nell’urna. Il segretario ed il vice presidente dell’assemblea, assistiti da due soci con il diritto di voto, volontari, accettati dall’assemblea, procederanno allo spoglio delle schede e comunicheranno il risultato al presidente, che ne darà lettura. Questo procedimento sarà adottato anche per l’elezione dei componenti il consiglio direttivo di sezione e del collegio sindacale.
i) – Validità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’assemblea hanno valore vincolante ed obbligatorio per tutti i soci. Il presidente di sezione fa eseguire le deliberazioni, egli tuttavia può sospendere l’esecuzione delle stesse, accertata la gravità dei motivi, dandone immediata comunicazione al C.R.C. che deciderà in modo definitivo. Mozione d’ordine
l) – Mozione d’ordine.
Può essere presentata da qualunque socio, con o senza diritto al voto, per richiamare l’assemblea alle norme contenute nel presente regolamento, quando questa non vi si attenga scrupolosamente o non segua le prassi previste.
m) –Mozione di sfiducia al consiglio
La mozione di sfiducia al consiglio deve recare almeno la firma di 1/3 dei soci presenti aventi diritto di voto; per le altre riferite a singoli membri od altri aventi incarichi in subordine la mozione deve recare almeno 10 (dieci ) firme.
n) –Chiusura della seduta
Trattati tutti gli argomenti all’O.D.G. votato e deliberato, il presidente comunica l’ora al segretario e dichiara chiusa la seduta
o) – Per quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono valide le norme del codice civile in materia associativa, le norme ARI ed ogni altra legalmente sancita in ordine di preminenza, restando impregiudicato ogni disposizione stabilita, salvo che non sia accertato che esista contrasto alle leggi dello Stato, limitatamente però alla parte in contrasto.
ART.32 – OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo presidente della sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione all’ARI nazionale ed al Comitato regionale campano, prevedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
ART.33 – PRESIDENTE
Il presidente rappresenta la sezione di fronte a terzi. Congiuntamente con il segretario od il vice segretario/cassiere ha la firma sugli atti contabili (assegni, bonifici,etc.), sottoscrive gli atti sociali d’ordinaria amministrazione disgiuntamente al segretario; mantiene i contatti con le Autorità Locali. Presiede le riunioni del consiglio direttivo. Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il presidente rappresenta la sezione in seno al comitato regionale insieme con il rappresentante nominato dal C.D. di sezione. Il presidente ed il consiglio della sezione ha anche il compito di coordinare la struttura ARI-RE
ART.34 SEGRETARIO CASSIERE
Il segretario ed il Vice segretario/cassiere sono scelti dal consiglio direttivo tra i consiglieri possibilmente con esperienza specifica o che abbiano già ricoperto cariche del genere nell’ARI on in altre associazioni. Compiti del segretario sono:
a) – redigere e controfirmare, con la collaborazione del vice segretario/cassiere, i verbali delle sedute consiliari, nonché rendere esecutive le relative delibere.
b) – opporsi ad ogni deliberato che sia in contrasto con le leggi di cui al presente capo, alle leggi dello Stato, allo Statuto dell’ARI ed a ogni altra norma emanata o da emanarsi avente carattere d’osservanza preminente.
c) – qualora il consiglio lo decida, assolve anche la qualifica di cassiere con l’obbligo della tenuta dell’incarto contabile; ha la firma unitamente al presidente sugli atti contabili.
d) – assistere ,consigliare,collaborare a risolvere eventuali problemi connessi alle esigenze burocratiche del radiantismo, ed è a disposizione di ogni socio che a lui si rivolge per chiarimenti o altro connesso con quanto sopra. In ogni caso, tuttavia, gli è fatto divieto di intromettersi in compiti specifici d’attribuzione propria dei manager, dei sindaci, degli aventi incarichi speciali,ecc.
e) – in caso di impedimento transitorio il Vice segretario/cassiere ne assume tutte le responsabilità per il periodo della sua assenza. E’ facoltà del segretario demandare al vice segretario/cassiere parte dei compiti a lui affidati, come ad esempio la mansione di Tesoriere, per cui in tal caso le responsabilità s’intendono reciproche. Dall’operato del segretario e del vice segretario/cassiere ne risponde il presidente in solido con il consiglio direttivo nei confronti dell’assemblea generale dei soci. La destituzione del segretario o del vice segretario/cassiere può avvenire in qualsiasi momento senza preavviso per gravi e provati motivi di inadempienza. Qualora la gravità dei motivi sia tale da rendere pregiudizievole la vita stessa dell’associazione, il consiglio, tramite il presidente, ne informa il collegio sindacale che provvede a convocare l’assemblea generale straordinaria alla quale spetta di decidere ogni provvedimento sul caso, sentito il rapporto dei relatori.
ART.35 – EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al regolamento di attuazione, al regolamento del comitato regionale. Copia del presente regolamento potrà essere ritirata in sezione.
ART.36 – SANZIONI DISCIPLINARI
I rapporti tra gli organi della sezione e gli iscritti s’intendono improntati a reciproca correttezza e fiducia tra loro. Per cui è fatto divieto assoluto da parte dei rappresentanti della prima e dei secondi, esprimere pareri riferiti a soci singoli e viceversa, di natura negativa, anche nell’eventualità di apparente giustificatezza. E’ diritto e dovere del socio contribuire, nell’ambito delle proprie possibilità, alla collaborazione per il buon andamento della sezione nella lettera e nello spirito dei cinque punti fondamentali del radiantismo; adoperarsi con ogni mezzo persuasivo a smussare divergenze che eventualmente potessero sorgere tra i soci stessi; aiutare tecnicamente e culturalmente coloro che lo richiedono; sostenere sempre e comunque lo spirito di fraternità ed amicizia sincera, presupposto base del radiantismo. Eventuali controversie, critiche d’operato,ecc., trovano la loro sede naturale in sede di assemblea generale dei soci e possono essere presentate sotto forma di interpellanza o mozione. E’ fatto obbligo al presidente o ai singoli in causa di dare ampia e documentata risposta ad ogni rilievo mosso in tale sede nel corso stesso della seduta. Ogni forma denigratoria o irriverenza espressa da socio in presenza di terzi o con qualsiasi mezzo diffusa verso l’Associazione o le sue istituzioni, qualora provata anche testimonialmente per iscritto, sarà seguita dalla immediata proposta di esclusione inoltrata al consiglio presso il comitato regionale che dopo aver accertato la fondatezza dei fatti contestati, può promuovere l’esclusione presso il consiglio direttivo nazionale. L’eventuale esclusione del socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui al precedente art.5. Al fine di poter giungere nel migliore modo all’accertamento di fatti contestati viene istituito il collegio dei probivari . I compiti saranno quelli di dirimere eventuali divergenze tra i soci della sezione o di intervenire qualora il comportamento di un socio, espresso sia di persona che utilizzando la radio, non rispetti lo “Ham Spirit” o lo statuto ARI o il regolamento di sezione.
ART.37 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della sezione, i beni risultanti da inventario, ed ogni altra voce attiva verranno devoluti per intero ad altre sezioni ARI presenti nella regione Campania. In ogni caso non si potrà ma procedere alla divisione dell’attivo fra i soci.
Come deliberato nella riunione del consiglio direttivo di sezione, dopo ratifica da parte del comitato regionale Campania.
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