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A.R.I. Sez. di Benevento - Viale Mellusi, 68 Palazzo del Volontariato 82100 Benevento - Italy

 

Regolamento ARI-RE di Sezione......

REGOLAMENTO ARI-RE

VISTI

  1. La risoluzione dell Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del 1979.
  2. Il D.M. 27/05/1974 (Decreto Togni) e D.M. 28/02/2000 del Ministero dell Comunicazioni (G.U. n.65 18.03.2000)
  3. La delibera dell'Assemblea Generale A.R.I. del 18.05.1992
  4. La delibera n.93 C4 in data 03.04.1993
  5. Il regolamento dell'Oranizzazione A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-RE), approvato con delibera dell'assemblea Straordinaria A.R.I. in Bari del 09.11.1996 e successivamente depositato presso il Dr.Salvo MORSELO, Notaio residente in Bollate (MI) di cui all'atto rep. N.26037, n.5685 di raccolta in data 18.04.1997, debitamente registrato a Milano il 29.04.1997 al n.6825, allegato sub/a al presente Regolamento per farne parte integrante.
  6. Gli art.51 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I.
  7. Gli art.7,8 comma 8.4, 27 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale A.R.I.

Ritenuto necessario, in considerazione delle nuove esigenze e della normativa in essere, si propone per l'approvazione, il REGOLAMENTO ARI-RE

REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE A.R.I. DI BENEVENTO

 

ART.1 - COMPITI E SCOPI
Sono soli ed esclusivamente quelli di effettuare, ove richiesto dalla Pubblica Autorità preposta, le radiocomunicazioni alternative d'emergenza, in caso di defezione dei normali sistemi di comunicazione. Questi sono i compiti istituzionali affidati agli aderenti all'Organizzazione ARI-RE, con esclusione di qualsiasi attività non pertinente con le radiocomunicazioni. Per la realizzazione di tali compiti, la RADIOCOMUNICAZIONE D'EMERGENZA (che per brevità, neglia articoli seguenti, sarà indicata con la sigla ARI-RE), potrà:

-A) Studiare e predisporre gli opportuni piani operativi d'intervento Regionali, Provinciali e Comunali.

-B) Supportare Enti ed Autorità (o delegati preposti) alle Radiocomunicazioni d'emergenza, mettere a disposizione gli aderenti effettivi ed ausiliari, pienamente autosufficienti, in grado d'intervenire tempestivamente.

-C) Promuovere, organizzare esercitazioni, attinenti ad attività di Protezione Civile.

ART.2 - ORGANIZZAZIONE
La struttura è composta dai membri del Direttivo di Sezione e dai membri ausiliari Soci dell'ARI che, spontaneamente e senza scopo di lucro, aderiscono a tale attività. Il direttivo della sezione, e i soci aderenti all'ARI-RE potranno, se ritenuto necessario ed opportuno, iscriversi rispettivamente agli appositi Albi Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, all'uopo preposti, purchè rispondenti ai fini, scopi ed esigenze del nostro Sodalizio ed al presente Regolamento. Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

ART.3 - MEMBRI EFFETTIVI
Possono far parte dell'ARI-RE, quali membri effettivi, i soci ordinari dell'ARI appartenenti alla sezione di Benevento, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che diano sicura disponibilità in caso di necessità o d'esercitazione.

ART.4 - MEMBRI AUSILIARI
Possono far parte dell'ARI-RE, quali membri ausiliari i soci Radio Club appartenenti alla sezione di Benevento che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che diano disponbilità in caso di necessità o d'esercitazione..

ART.5 - DOMANDA D'AMMISSIONE
Le richieste d'iscrizione all'ARI-RE devono essere presentate al Presidente o a un suo delegato. Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere motivata, quindi discussa nel Consiglio Direttivo della sezione e notificata all'interessato.

ART.6 –DIMISSIONI OD ESCLUSIONE
La qualifica di aderente alle radiocomunicazioni di emergenza si perde per:

A. Mancato rinnovo della quota associativa ARI o ARI Radio Club;

B. Esclusione

C. Dimissioni scritte.

Tale provvedimento è proposto dal Presidente o dal delegato di sezione al Consiglio Direttivo di sezione che decide a maggioranza. La decisione deve essere comunicata al Responsabile Regionale. Non è ammesso ricorso avverso l'esclusione. Sono motivo di esclusione il comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio, la prolungata assenza ingiustificata dall'attività della struttura, l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell'ARI o della struttura ARI-RE. La richiesta di espulsione dall'ARI, fatta dal consiglio direttivo di sezione al comitato regionale Campano, provoca l'automatica esclusione dalla struttura, ma permette la presentazione di ricorso al Comitato Regionale Campano. Se la richiesta d'espulsione non è convalidata, il C.R.C. decide motivandola in ultima istanza, sentito il CD della sezione interessata. In ogni caso chi non fa più parte, per qualsiasi motivo dell'ARI-RE, è tenuto all'immediata totale restituzione dell'eventuale materiale in dotazione ricevuto.

ART.7 - GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI
L'attività di radioamatore operante per l'ARI-RE, non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Agli operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. La qualità di appartenente alle ARI-RE è incompatibile con l'iscrizione ad altra organizzazione di Protezione Civile connessa alla radiocomunicazioni, e che comunque, in caso di emergenza, possa impegnare il soggetto.

ART.8 – RISORSE ECONOMICHE
L'organizzazione ARI-RE trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:

- poste inserite nel bilancio di sezione;

- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;

- rimborsi derivanti da Convenzioni.

ART.9 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i relativi beni a tale uopo acquisiti, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore .

ART.10 – ORGANISMO SEZIONALE
Il presidente di sezione, entro 15 giorni dall'insediamento del C.D. può nominare, per la parte operativa e organizzativa un Delegato di sezione (DS). Questo mantiene i rapporti con gli Enti e le Autorità locali ed ha il compito di gestire il personale sia nelle fasi d'esercitazione che d'emergenza. Relazionerà annualmente sull'attività svolta. La sezione dovrà dotarsi del piano operativo comunale d'emergenza approvato dal CD e dagli aderenti ARI-RE. Il direttivo della sezione dovrà costituire un fondo da destinare al rimborso spese sostenute dalla struttura ARI-RE con apposite voci da inserire nel rendiconto annuale della stessa, inviandone copia al C.R.C.

ART.11 – ORGANISMO PROVINCIALE
Il delegato della sezione ARI del capoluogo di provincia sarà anche delegato provinciale. Il delegato provinciale (DP) ha esclusivamente il compito di organizzare il servizio delle radiocomunicazioni di emergenza a livello Provinciale, armonizzando l'attività svolta dai delegati delle sezioni della provincia di Benevento Il DP è il referente tecnico operativo presso la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile, mantiene i contatti operativi con la Prefettura e le Autorità Civili e Militari ed ha l'obbligo di riunire i DS della Provincia nel caso d'esercitazioni o allarmi d'interesse Provinciale e Comunali, ne dà immediata comunicazione al responsabile Regionale. Il DP deve essere avvisato dai DS delle altre sezioni della provincia nel caso d'esercitazioni o allarmi che avvengano nel territorio di loro competenza. Il DP concorderà con i DS il Piano Operativo di Emergenza Provinciale e le attività a livello Provinciale della Struttura e relaziona annualmente sull'attività svolta.

ART.12 –DISPOSIZIONI FINALI
A) Il presente regolamento fa parte integrante del Regolamento di Sezione;

B) Copie del presente Regolamento e degli allegati, dovranno essere consegnate a tutti gli aderenti all'ARI-RE;

C) Per quanto non espressamente previsto si faccia riferimento al Regolamento ARI-RE Nazionale approvato nell'assemblea Generale Straordinaria di Bari il 09.11.1996 e a tutte le direttive emanate in materia

 

 

Approvato nell'assemblea dei soci del 26.11.2004.

 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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